A
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Abbaino
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costruzione di piccole dimensioni collocata sopra la falda del tetto, utile per accedere alla copertura stessa o semplicemente per aerare e/o dare luce all’ambiente. Sinonimo: lucernario.
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Abitabilità Agibilità
(R.D. 1265/1934)
(D.P.R. 425/1994)
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dichiarazione attestante il rispetto delle norme vigenti in materia d’igiene e la conformità dell’opera al contenuto del titolo abitativo edilizio. Sinonimo: agibilità.
E’ il certificato che garantisce che l’abitazione è stata realizzata nel rispetto della normativa sulle costruzioni, conformemente al progetto, a conclusione dei lavori.
Riferimento: edilizia residenziale
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Atto amministrativo emanato dal Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 e 221 del R.D. 1265/1934 e dell’art. 4 del D.P.R. 425/1994, con cui, sulla scorta del parere dell’Ufficio tecnico comunale e dell’ufficiale sanitario, si certifica la rispondenza della costruzione al progetto approvato ed alle norme igienico-sanitarie e se ne autorizza l’occupazione ad uso abitativo.
Il certificato di abitabilità può essere rilasciato anche per singole unità immobiliari o per singole parti di un edificio a condizione che risultino ultimate e posseggano i requisiti previsti dalla legge
Riferimento: edilizia residenziale
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“I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del sindaco, che provvede previo parere dell’ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia”. (art. 220, R.D. 1265/ 1934).
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“Gli edifici o parti di essi indicati nell’articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del sindaco, il quale la concede quando, previa ispezione dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità”. (art. 221, R.D. 1265/1934).
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“Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell’art. 220 del regio decreto 27-7-1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
In caso di silenzio dell’amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità si intende attestata. In tal caso, l’autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l’ispezione di cui al secondo comma del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l’assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
Il termine fissato al secondo comma del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall’amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.
Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi”. (art. 4, D.P.R. 425/1994)
Atto amministrativo emanato dal Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 e 221 del R.D. 1265/1934 e dell’art. 4 del D.P.R. 425/1994, con cui, sulla scorta del parere dell’Ufficio tecnico comunale e dell’ufficiale sanitario, si certifica la rispondenza della costruzione al progetto approvato ed alle norme igienico-sanitarie e se ne autorizza l’occupazione ad uso diverso da quello abitativo (produttivo, commerciale, etc…).
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Abitazione antisismica:
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edificio realizzato in modo da rispondere, dal punto di vista strutturale, ai requisiti della zona sismica nella quale è ubicato.
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Abusi edilizi:
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attività edilizie non autorizzate o diverse da quanto stabilito nei progetti approvati.
Un abuso edilizio è un intervento sul territorio (costruzione edilizia, lottizzazione, ecc.) che viene realizzato in assenza, o in difformità, di una preventiva autorizzazione.
Generalmente l’abuso viene rilevato d’ufficio a seguito di segnalazione da parte dei cittadini al Settore Governo del Territorio o alla Polizia Municipale.
Dopo la segnalazione di abuso viene avviato il procedimento amministrativo nei confronti dei soggetti responsabili dell’abuso stesso.
Il provvedimento può prevedere la demolizioni o una sanzione pecuniaria. Se l’intervento edilizio è sanabile l’interessato può presentare domanda di sanatoria.
La domanda di sanatoria segue l’iter dei progetti edilizi ed è di competenza delle unità territoriali.
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Accatastamento:
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insieme della documentazione necessaria per l’iscrizione al Catasto di immobili di costruzione recente.
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Accordo di programma:
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Atto amministrativo, istituito con legge 142/1990, promosso da Presidente delle Regione, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, e sottoscritto da tutti gli enti pubblici interessati alla definizione e alla realizzazione integrata e coordinata di opere, interventi o programmi di interventi. Qualora l’oggetto dell’accordo di programma sia in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, esso ne costituisce variante, che in ogni caso deve essere approvata dal Consiglio comunale del Comune interessato, a pena di decadenza (vedi D.Lgs. 267/2000).
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Agibile:
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detto di edificio rispondente alle norme vigenti in materia d’igiene e conformità dell’opera al contenuto del titolo abitativo edilizio.
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Amianto:
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gruppi di minerali presenti in natura. La sua costituzione comprende i seguenti silicati fibrosi: amianti serpentini (crisotilo), amianti anfiboli (attinolite, amosite, antofillite, crocidolite, tremolite); è classificato tra le sostanze cancerogene.
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Annullamento:
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Atto amministrativo che annulla decisioni precedenti, sia per motivi di illegittimità che di mutate condizioni nell’interesse pubblico.
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Antibagno:
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locale che separa il bagno dal resto dell’abitazione; obbligatorio in alcune situazioni spaziali, non deve mai ospitare il vaso. Può essere previsto se il bagno è a uso privato di una camera da letto.
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Area vincolata:
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area il cui utilizzo è limitato ad una sola parte di territorio, definita da un piano e un programma.
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Asservimento:
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Atto giuridico per cui un immobile viene asservito ad uno specifico uso, per esempio a parcheggio o a passaggio pubblico.
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Autorizzazione edilizia:
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assenso del responsabile dle procedimento dell’area tecnica all’esecuzione di opere edili senza il pagamento di alcun onere.
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ALTEZZE DEGLI EDIFICI
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Per altezza del fabbricato si intende l’altezza massima, fra quelle dei vari fronti dell’edificio, calcolata per la parte fuori terra.
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ACCESSIBILITA’
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Riferimento: barriere architettoniche
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Si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Essa esprime il più alto livello di qualità dello spazio costruito, in quanto consente la totale fruizione nell’immediato
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ADATTABILITA’
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Si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale.
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Essa rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità. L’adattabilità è, pertanto, un’ accessibilità differita.
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Negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamigliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell’adattabilità.
Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal D.M. 236/1989.
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Alloggio monostanza
(D.M. 05.07.1975)
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L’alloggio monostanza deve avere una superficie minima, compresi i servizi, pari a 28,00 mq se destinato ad una persona e di 38,00 mq se destinato a due persone (cfr. art. 3).
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Altezza dei locali
(art. 1, D.M. 05.07.1975)
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L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei m. 1.000 s.l.m., può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55.
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L’altezza netta degli ambienti, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze di vigenti regolamenti edilizi, non può essere superiore a m. 2,70 per gli ambienti abitativi ed inferiore a m. 2,40 per i vani accessori.
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Altezza massima di un edificio
(D.M. 16.01.1996)
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Riferimento: edilizia residenziale
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Si intende la differenza tra la quota altimetrica della linea di gronda del vano abitabile più alto e la quota del piano di campagna o del marciapiede, se esistente.
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Nel caso di copertura a tetto, con sottotetti accessibili, l’altezza dell’edificio si misura sulla verticale del prospetto dal piano di campagna o del marciapiede al punto medio della copertura, salvo una diversa disciplina prevista dal R.E.C.
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Nel caso di edifici prospicienti su strade o terreni in pendenza, l’altezza dei singoli fronti è uguale alla media aritmetica delle altezze degli spigoli, misurate con i criteri precedenti, e l’altezza dell’edificio è data dalla media delle altezze medie dei fronti.
Riferimento: normativa antisismica
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Per ogni fronte esterna l’altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra il piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non può superare nelle strade e negli edifici in piano i limiti riportati nella tabella 2.
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Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota d’imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota d’imposta della più alta.
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Sono esclusi dal computo delle altezze gli eventuali torrini delle scale e degli ascensori. Nel caso che gli edifici abbiano un piano cantinato o seminterrato la differenza di livello (misurata sulla stessa verticale) tra il piano più elevato di copertura (o la quota d’imposta delle falde) e quello di estradosso delle strutture di fondazione, può eccedere di non più di quattro metri i limiti stabiliti dalla precedente tabella 2.
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Nelle strade o nei terreni in pendio le altezze massime di cui alla precedente tabella possono essere incrementate di 1,50 m purché la media generale delle altezze di tutte le fronti rientri nei limiti stabiliti nella tabella stessa.
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Per le costruzioni in legno è ammessa la realizzazione di uno zoccolo in muratura e malta cementizia o in calcestruzzo semplice o armato, la cui altezza non può superare i quattro metri. In tal caso i limiti di cui alla precedente tabella vanno riferiti alla sola parte in legno (cfr. p. C.2).
Tabella 2
Tipo di struttura
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S = 6
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S = 9
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S = 12
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Legno
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10
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7
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7
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Muratura ordinaria
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16
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11
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7,5
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Muratura armata
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25
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19
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13
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Pannelli portanti
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32
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25
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16
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Intelaiatura
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Nessuna limitazione
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Aree per attrezzature pubbliche
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Riferimento: urbanistica
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Sono le aree esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale per il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed il cui dimensionamento deve essere conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 1444/1968.
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Per le zone residenziali: 18 mq/abitante
a) istruzione: 4,50 mq
b) attrezzature interesse collettivo: 2,00 mq
c) parcheggi: 2,50 mq
d) verde pubblico: 9,00 mq
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Per le zone agricole: 6 mq/abitante
a) istruzione
b) attrezzature interesse collettivo
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Spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale:
a) 1,5 mq/ab per l’attrezzature per l’ istruzione superiore all’obbligo (esclusi
gli istituti universitari);
b) 1 mq/ab per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
c) 15 mq/ab per i parchi pubblici urbani e territoriali
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B
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BARRIERE ARCHITETTONICHE
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ACCESSIBILITA’
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Si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Essa esprime il più alto livello di qualità dello spazio costruito, in quanto consente la totale fruizione nell’immediato
ADATTABILITA’
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Si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale.
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Essa rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità. L’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita.
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Negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell’adattabilità.
Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal D.M. 236/1989.
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C
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Caratteristiche dimensionali
e funzionali degli alloggi(D.M. 05.07.1975)
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Riferimento: edilizia residenziale
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Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie utile abitabile non inferiore a 14,00 mq, per i primi quattro abitanti, ed a mq 10,00 per ciascuno dei successivi (cfr. art. 2);
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soggiorno: superficie minima pari a 14,00 mq (cfr. art. 2) ubicato preferibilmente in ambiente autonomo;
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cucina: ubicata preferibilmente in ambiente autonomo e dotata superficie minima pari a 9,00 mq, per consentire la razionale sistemazione di una cucina a gas, un lavello a uno o due bacini completo di scolapiatti, un piano di lavoro, mobili a terra e/o pensili per la conservazione delle stoviglie, etc…, un frigorifero ed una lavastoviglie; se l’angolo cottura è annesso al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;
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camera da letto matrimoniale: superficie minima pari a 14,00 mq (cfr. art. 2) per la sistemazione razionale di un letto a due piazze, una culla o un lettino, un armadio, un comò, e due comodini;
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camera a due letti: superficie minima pari a 14,00 mq (cfr. art. 2) per la sistemazione razionale di due letti singoli, e degli altri capi di arredo propri delle stanze da letto;
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camera da letto singola: superficie minima pari a 9,00 mq (cfr. art. 2)per la sistemazione razionale di un letto e degli altri capi di arredo propri delle stanze da letto;
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ambiente pluriuso: superficie minima pari a 9,00 mq idoneo anche per la sistemazione razionale di un letto e degli altri capi di arredo propri delle stanze da letto;
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bagno-WC (cfr. art. 7):
a) da dimensionare in modo da sistemare razionalmente una vasca da
bagno a sedere o un piatto doccia, un lavabo, un bidet ed una tazza WC;
b) il locale deve essere provvisto di apertura all’esterno per il ricambio
dell’aria o dotato di impianto di aspirazione meccanica;
c) nei locali sprovvisti di aperture all’esterno è proibita l’installazione di
apparecchi a fiamma libera;
d) più precisa la prescrizione dell’art. 18, L. 166/1975 che consente
l’installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed
illuminati dall’esterno a condizione che:
d.1) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di
ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non
inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;
d.2) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di
funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e
distinta ventilazione primaria e secondaria;
d.3) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a
fiamma libera;
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lavanderia: ambiente destinato alla installazione ed alla manovra di apparecchi per il lavaggio meccanico e/o manuale ed al deposito della biancheria da lavare. Può essere destinato a servizio igienico supplementare dello alloggio;
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incremento pranzo: spazio destinato al pranzo da progettare come incremento del soggiorno o della cucina. Deve consentire il consumo dei pasti simultaneamente ad un numero di persone almeno pari al numero dei posti letto dell’alloggio;
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ingresso: preferibilmente in ambiente autonomo e dimensionato in relazione al tipo di alloggio;
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disimpegni e passaggi: lato minore non minore di 1,00 m;
tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso (cfr art. 5).
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Carta tecnica regionale (CTR)
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La Carta Tecnica Regionale è la riproduzione tecnica del territorio uniformata su tutta la Regione Toscana; può essere in versione cartacea o informatica.
La Carta Tecnica Regionale costituisce la base di riferimento per la redazione degli strumenti urbanistici comunali, per i Piani di Coordinamento Provinciali, per i Piani d’Area e per i vari piani di settore della pianificazione e della programmazione regionale.30 del DPR 380/2001, per la compravendita dei terreni ed indica le prescrizioni urbanistiche relative all’area.
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Centro abitato(art. 17, L. 765/1967)
(C.M.LL.PP. 3210/1967)
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Riferimento: urbanistica
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Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, definisce l’ambito territoriale, oggetto di perimetrazione da parte del Comune, in cui si applicano le norme per l’edificazione di cui all’art. 17 della L. 765/1967.
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La legge non precisa la nozione di centro abitato e neppure il modo di determinare il perimetro.
(…)L’istituto centrale di statistica definisce il centro abitato come un “aggregato di case continue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta, ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamenti e simili”.L’ ISTAT, pertanto, ha fornito le seguenti istruzioni sia per la delimitazione del piano topografico, sia per la individuazione dei requisiti che debbono coesistere perché una località possa essere riconosciuta come centro abitato:
a) deve sempre trattarsi di un gruppo di case più o meno numeroso;
b) in tale gruppo di case vi debbono essere servizi ed esercizi pubblici;
c) i servizi o gli esercizi pubblici devono determinare un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti delle zone circostanti.Conseguentemente, un gruppo di case, senza servizi o esercizi pubblici non può costituire un centro abitato, né tale carattere può essere riconosciuto ai servizi o esercizi pubblici (quali una stazione ferroviaria, uno spaccio, una chiesa, ecc.) isolati dalla campagna, anche se situati lungo strade.E’ stata data, infine (cassazione penale, sezione III, 2-7-1962) una interpretazione giurisprudenziale del “centro abitato” – di cui all’art. 31 della legge del 1942 che lo definisce “quel complesso di edifici abitati che sia sufficientemente organizzato, mediante l’impianto di servizi pubblici essenziali”.Tali definizioni ed interpretazioni sono state date a fini diversi da quelli della legge n. 765. Tuttavia, poiché esse configurano il “centro abitato” in modo sostanzialmente analogo e possono adattarsi alla definizione usata nella nuova legge, appare opportuno tenerne conto per l’applicazione del disposto dell’art. 17 (cfr. C.M.LL.PP. 3210/1967, p. 7 – stralcio).
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Certificati urbanistici
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Termine generico con cui si indica il certificato di destinazione urbanistica o altre certificazioni riguardanti le previsioni dei Piani urbanistici (anche storici) per un determinato terreno o fabbricato.
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Certificato di destinazione urbanistica (CDU)(art. 18, L. 47/1985)
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Il certificato di destinazione urbanistica è il documento necessario, ai sensi dell’articolo
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Cancello
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serramento in metallo o legno, spesso di forma rettangolare o sagomata, composto da aste che s’intersecano formando talvolta motivi decorati. E’ un dispositivo di sicurezza ed ha la funzione di chiudere la recensione di un fabbricato o, posto davanti alla porta d’ingresso di uno stabile o appartamento, di impedire l’accesso agli estranei.
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Canna fumaria:
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condotto di aerazione verticale che funziona per convezione e ha lo scopo di evacuare dal tetto i fumi prodotti dalla combustione di uno o più apparecchi termici.
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Capacità insediativa:
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quantità teorica di popolazione insediabile in un territorio, stabilita dagli strumenti urbanistici in base a un indice metri cubi pro capite.
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Concessione edilizia:
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Titolo rilasciato dall’autorità comunale, che autorizza a edificare o ristrutturare un immobile. Sostituisce dal 1977 la licenza edilizia gratuita, ed è abitualmente onerosa, ovvero prevede il pagamento di una somma di denaro, detto contributo di concessione.
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Cubatura:
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Volume fuori terra di un edificio, che deve rispettare le prescrizioni dello strumento urbanistico e delle norme edilizie comunali.
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CAPACITA’ INSEDIATIVA
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Quantità teorica di popolazione insediabile in un territorio, stabilita dagli strumenti urbanistici comunali secondo un indice espresso in metri (cubi o quadrati), pro-capite.
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D
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DEFINIZIONE INTERVENTI EDILIZI
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Definizioni degli interventi (Art. 4 L.R. 19/09)
Nuova costruzione
Interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge:
1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4. l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
5. l’installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all’esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale;
6. la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale;
7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, realizzati all’esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale;
Ampliamento
Interventi rivolti, anche mediante l’uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l’aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti.
Ristrutturazione edilizia
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti; tali interventi comprendono:
1. l’inserimento, la modifica o l’eliminazione di elementi costitutivi dell’edificio e degli impianti dell’edificio stesso;
2. la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell’edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d’uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;
3. la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche e le disposizioni della presente legge;
Ristrutturazione urbanistica
Interventi rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa;
Trasformazione territoriale
Interventi diretti a produrre effetti sull’equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente:
1. allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
2. alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse;
3. a intervenire sui corsi d’acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi regionali di settore.
Interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia
Comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente.
Tali interventi sono riconducibili alle categorie sottoriportate:
Manutenzione ordinaria
1. Riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell’edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implichino incremento degli standard urbanistici;
2. Opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti;
3. Attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell’integrità,dell’efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;
Manutenzione straordinaria
Tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti.
Restauro e risanamento conservativo
Interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, nonché l’aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza modifiche alla sagoma, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico; rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati;
Attività edilizia libera
Insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.
La realizzazione degli interventi in regime di attività edilizia libera, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia libera.
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Densità edilizia
(C.M.LL.PP. 425/1967)
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Riferimento: urbanistica
esprime il rapporto fra la sommatoria dei volumi edilizi (m3/m2) e la superficie della porzione di territorio interessata misurata al lordo delle strade, piazze, aree per servizi ed attrezzature pubbliche;
esprime il rapporto fra il volume edilizio (m3/m2) o la superficie lorda degli alloggi (m2/m2) e la superficie fondiaria del lotto.
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Destinazione d’uso:
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Funzione (residenza, attività produttive ecc.) a cui, in base alle norme urbanistiche e edilizie o nei fatti, è destinato uno spazio o edificio urbano. Può essere principale, quando qualifica le caratteristiche di una zona, complementare quando integra quella principale; eventuale quando pur non rientrando nei primi due casi non è esplicitamente in contrasto con essi.
E’ la funzione (residenziale, produttiva, commerciale, terziaria, direzionale, agricola, spazi pubblici, …) di un’area all’interno di uno spazio urbano o l’uso di un immobile (per abitazione, uffici, negozi, industrie, …), consentita in base alle norme urbanistiche o edilizie di riferimento.
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Dichiarazione di inizio attività (DIA):
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Istituita dalla legge 241/1990, la dichiarazione di inizio attività conferisce al cittadino la facoltà di eseguire opere interne con la semplice comunicazione ai competenti uffici comunali.
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E
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Edificabilità:
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Attitudine di una determinata porzione di territorio ad accogliere costruzioni. E’ definita dalle norme urbanistiche ed edilizie di zona contenute nel piano regolatore e si attua con la concessione dell’autorità comunale.
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Edilizia agevolata
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Edilizia realizzata mediante l’intervento dello Stato consistente nella erogazione di mutui a tasso agevolato commisurato al reddito del nucleo famigliare.
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Edilizia convenzionata
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Si fonda sulla stipulazione di una convenzione tra il Comune ed i privati costruttori che, in cambio di agevolazioni e sgravi, si impegnano a praticare canoni di affitto e prezzi di vendita delle costruzioni a condizioni inferiori a quelli di mercato
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Edilizia sovvenzionata
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Edilizia realizzata a totale carico dello Stato attraverso gli Enti istituzionalmente preposti (il più importante è lo I.A.C.P.) che costruiscono o recuperano abitazioni che fanno parte del patrimonio pubblico e sono assegnate in affitto con canoni sociali.
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F
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G
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H
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I
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IMPIANTI
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Impianti soggetti a deposito del progetto e certificazione di conformità – (DM 37/08)
1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
2. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
3. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
4. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
5. impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
6. impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di presentazione;
7. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
8. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
9. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali ), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
10. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
11. impianti di protezione antincendio se sono inseriti in un’attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10;
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Impatto ambientale:
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Insieme di effetti sull’ambiente delle modifiche indotte da trasformazioni d’uso: residenziali, produttive ecc. Assume connotati sia fisici che socioeconomici, che possono essere giudicati con la procedura tecnica-decisionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
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Indice di fabbricabilità fondiaria
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Esprime il massimo volume in metri cubi costruibile sui metri quadrati di superficie edificabile.
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INDICE TERRITORIALE
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Esprime mc/mq la quantità massima edificabile per ogni mq di superficie territoriale.
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INDICE FONDIARIO (If) o densità fondiaria
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Esprime mc/mq la quantità massima edificabile per ogni mq di superficie fondiaria
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L
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Licenza:
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Licenza edilizia consentiva prima del 1977, gratuitamente, al proprietario del terreno di edificare secondo le prescrizioni. Licenza di abitabilità o agibilità (per immobili ad uso non residenziale), rilasciata dal Comune verificata la corrispondenza al progetto e il rispetto delle norme igieniche.
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Lottizzazione
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Divisione del suolo in lotti fabbricabili, disciplinata dalla legge urbanistica del 1942. Il Piano di lottizzazione equivale a un piano particolareggiato, generalmente di iniziativa privata.
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Lotto:
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Porzione di suolo urbano potenzialmente fabbricabile, non definita né dimensionalmente né dal punto di vista della proprietà, destinata a un unico intervento edilizio.
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M
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Misure di salvaguardia
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Provvedimento sindacale con cui, a partire dalla data della delibera di adozione degli strumenti urbanistici e fino alla emanazione dei relativi decreti di approvazione, vengono sospese le determinazioni sulle domande di concessione edilizia quando si riconosca che le stesse siano in contrasto con il piano adottato.
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N
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Norme tecniche di attuazione (NTA):
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Norme che specificano gli interventi previsti da un piano urbanistico generale o particolareggiato, precisando le indicazioni quantitative e qualitative di zona.
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O
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Oneri di urbanizzazione:
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Costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, in passato a carico della collettività, ora degli operatori privati che le realizzano o contribuiscono a realizzarle. Sono opere di urbanizzazione primaria strade, fogne, rete idrica, verde attrezzato. Sono opere di urbanizzazione secondaria scuole, mercati, chiese, strutture sanitarie, verde di quartiere.
l contributo economico che il proprietario dell’area, o chi vi costruisce, deve corrispondere al comune nel momento in cui si appresta ad edificarla ed è finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture dell’area e del sistema dei servizi della città. Il Comune può inoltre prevedere o negoziare la corresponsione di oneri ed interventi aggiuntivi necessari per la sostenibilità degli interventi.
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P
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PARETE FINESTRATA
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Parete esterna di un organismo edilizio su cui si aprono fori per l’aeroilluminazione e per l’affaccio (vedute come definite dal Codice Civile); non si considerano finestrate le pareti su cui si aprono esclusivamente luci, anche dotate di serramento apribile, e/o in cui siano inserite superfici illuminanti in vetrocemento od in materiale simile e/o in cui siano inserite porte di accesso ad autorimesse o a vani scala comuni a più alloggi.
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Pianificazione generale
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In urbanistica, per caratteristiche e contenuto delle prescrizioni, la scala di pianificazione non direttamente esecutiva: piani territoriali di coordinamento; piani regolatori generali; piani intercomunali; programmi di fabbricazione.
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Piano di lottizzazione (PL)
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Previsto dalla legge urbanistica 1150/1942, è uno strumento di attuazione del PRG, generalmente di iniziativa privata e alternativo al piano particolareggiato. Ha lo scopo di precisare in dettaglio gli interventi di urbanizzazione e edificatori in una determinata area
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Protocollo d’intesa
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È un accordo fra enti pubblici (al quale possono, in varia forma, partecipare anche soggetti privati) caratterizzato da una certa genericità. Può trattarsi di un accordo fine a se stesso, oppure di un accordo preliminare a uno più dettagliato e più rigidamente vincolante; un esempio di questo tipo di accordo è dato da quello che può scaturire da una conferenza di servizi convocata (ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 267/2000) al fine di verificare la fattibilità di un accordo di programma. Spesso si usa erroneamente l’espressione accordo di programma per definire accordi nei quali difettano i contenuti per essi previsti dalla legge, e che sono in realtà dei protocolli di intesa.
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Perequazione
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La “Perequazione” è definita come l’attribuzione di un valore edificatorio uniforme a tutte le proprietà che possono concorrere alla trasformazione urbanistica di uno o più ambiti del territorio.
Non considera:
– l’effettiva localizzazione della capacità edificatoria sulle singole proprietà;
– l’imposizione di vincoli di inedificabilità ai fini di dotazione di spazi da riservare alle opere collettive.
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Pertinenze
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Riferimento: diritto
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima(cfr. art. 817 c.c.).
Riferimento: edilizia residenziale
Costituiscono pertinenze le autorimesse, le recinzioni, i cortili, le aree sistemate a verde o attrezzate per il gioco, etc… quando siano a servizio esclusivo di un fabbricato.
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Piano attuativo
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Termine generico per indicare i piani urbanistici (pec, pdr) che danno attuazione al Piano Regolatore Generale (oggi Regolamento Urbanistico).
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Piani territoriali paesistici
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Riferimento: urbanistica
Sono strumenti urbanistici di livello territoriale contenenti le prescrizioni per lo sviluppo armonico di intere zone che si vogliono tutelare a motivo della loro particolare bellezza di insieme.
Il contenuto dei P.T.P. è il seguente:
a) stabilire le zone di rispetto dal perimetro delle località soggette a vincolo
paesaggistico;
b) stabilire il rapporto fra le aree libere e le aree fabbricabili in ciascuna delle
località soggette a vincolo;
c) dettare le norme per i diversi tipi di costruzioni (tipologie edilizie) in relazione alle caratteristiche dell’ambiente;
d) prevedere la distribuzione dei fabbricati e i relativi allineamenti in modo da
salvaguardare l’assetto panoramico esistente e, se possibile, migliorarlo;
e) dettare le istruzioni per la scelta della flora e la relativa distribuzione.
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Piano particolareggiato esecutivo
(L. 1150/1942)
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Riferimento: urbanistica
E’ il principale strumento urbanistico di attuazione del P.R.G.
Il P.P.E. deve dare indicare:
a) la rete stradale;
b) i dati altimetrici principali;
c) le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade o piazze;
d) gli spazi riservati a opere o impianti di interesse pubblico;
e) gli edifici destinati a demolizione e ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
f) la suddivisione degli isolati in lotti fabbricabili;
g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
h) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche la cui occupazione serva a integrare le finalità delle opere stesse e a soddisfare prevedibili esigenze
future.
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Piano del colore
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Il “Piano del colore” è il piano che individua per gli edifici del centro storico i caratteri più adatti per i trattamenti delle facciate, adeguati all’epoca di costruzione (antichi o moderni). È corredato di una cartella colori che riporta le ricette originali dei colori utilizzati a Prato.
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Piano di recupero (PDR)
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Il piano di recupero è il piano attuativo predisposto per definire la trasformazione urbanistica delle parti di territorio già costruite, che per vari motivi (degrado fisico o funzionale) si vogliono trasformare.
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Piano particolareggiato
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Il Piano Particolareggiato è il piano attuativo che promuove il Comune.
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Piano per gli insediamenti produttivi
(L. 865/1971)
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Riferimento: urbanistica
E’ uno strumento esecutivo finalizzato alla razionale organizzazione dei nuovi insediamenti produttivi nonché al riordino di quelli esistenti.
I contenuti principali del P.I.P. sono:
a) la delimitazioni del territorio interessato;
b) i progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune;
c) l’organizzazione della viabilità interna ed esterna e dei relativi collegamenti;
d) la delimitazione dei lotti da destinare a nuovi fabbricati produttivi;
e) l’individuazione di eventuali insediamenti produttivi esistenti da mantenere,
ristrutturare o ampliare;
f) le norme tecniche atte a disciplinare gli interventi previsti;
g) i programmi e i tempi di attuazione del Piano;
h) la previsione della spesa occorrente
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Piano per edilizia economica e popolare (PEEP)
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Il Piano per Edilizia Economica e Popolare è un piano che individua delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, individuando anche le aree, le opere e i servizi complementari sia urbani che sociali (aree a verde pubblico, scuole e servizi). Il Peep è stato istituito con la legge 167/62
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Piano regolatore generale (PRG)
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Il PRG è uno strumento che nasce per regolare la crescita edilizia di una città. Successivamente interessa tutto il territorio comunale, non solo quello edificato ma anche il territorio aperto (zone agricole, zone boscate, aree verdi…).
Il Piano regolatore è lo strumento attraverso il quale i comuni disciplinano e regolano le trasformazioni urbanistiche-edilizie. Esso esprime delle previsioni di lungo-periodo sull’ intero territorio comunale. Il PRG è composto sia da cartografie (analisi tematiche e sintesi progettuale) che da Norme tecniche di Attuazione.
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PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
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Strumento urbanistico generale che definisce l’assetto dell’intero territorio provinciale, con particolare riferimento per gli interessi che hanno una natura sovracomunale. Esso è strumento di coordinamento sia delle politiche settoriali della Provincia, sia della pianificazione urbanistica comunale.
Riferimento: urbanistica
E’ uno strumento urbanistico a scala sovracomunale avente lo scopo di orientare o coordinare l’attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale.
Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:
a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali
vincoli o limitazioni di legge;
b) alle località da scegliere come sedi dei nuovi nuclei edilizi od impianti di
particolare natura ed importanza;
c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.
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PARCHEGGI PERTINENZIALI
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I parcheggi e le autorimesse di pertinenza sono parcheggi riservati ai singoli edifici e debbono soddisfare le esigenze di parcheggio e rimessaggio in proporzione agli usi che li generano.
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PARCHEGGI PUBBLICI
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Sono parcheggi pubblici, o comunque ad uso pubblico, che debbono soddisfare specifiche esigenze di sosta e di parcheggio a servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive.
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PARAMETRI URBANISTICI EDILIZI
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Parametri edilizi (Art. 3 L.R. 19/09)
· Edificio
Costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi
· Unità Immobiliare
Edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali é destinato
· Elementi costruttivi dell’edificio
Fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
· Parete
Superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata é la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile ;
· Superficie utile (Su)
la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell’unità immobiliare o dell’edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, e delle superfici accessorie;
· Superficie accessoria (Sa)
Superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell’unità immobiliare o dell’edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell’unità immobiliare o dell’edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all’articolo 29;
· Superficie coperta (Sc)
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell’unità immobiliare o dell’edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali;
· Superficie per parcheggi (Sp)
Area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l’area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;
· Volume utile (Vu)
Volume dell’unità immobiliare o dell’edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);
· Volume tecnico (Vt)
Volume determinato dalla parte dell’unità immobiliare o dell’edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l’accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all’edificio o all’unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;
· Altezza dell’edificio (H)
Distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all’intradosso dell’ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata;
· Altezza utile dell’unità immobiliare (Hu)
Distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici e la parte di altezze eccedenti quelle minime previste dalla legge regionale 44/1985; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell’area del locale;
· Sagoma dell’edificio
Conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;
n) distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell’edificio.
· Abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti
Interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità;
· Adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti
Tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d’uso ammessa;
· Area funzionalmente contigua
Area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri.
Nota: le zone territoriali omogenee B0, loro sottozone, nonché le altre aree a esse assimilate, individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A ai sensi dell’articolo 9, comma 1, punto 1) del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
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Q
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R
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Rapporto massimo di copertura
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Riferimento: urbanistica
Rappresenta il rapporto tra la superficie coperta dalla parte fuori terra dell’edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso afferente, cioè la porzione massima del lotto occupabile dall’edificio.
Si esprime in termini frazionari o percentuali.
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Restauro e risanamento conservativo
(art. 31.c, L. 457/1978)
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Riferimento: interventi di recupero
Sono quegli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
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Regolamento edilizio
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Insieme delle norme urbanistico-edilizie che regolano lo sviluppo dell’abitato, dal punto di vista estetico, funzionale, igienico, dei rapporti fra interessi privati e di questi con quelli collettivi. E’ obbligatorio per tutti i Comuni e regolato dall’articolo 33 della Legge urbanistica.
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Restauro:
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Ripristino, nel rispetto delle caratteristiche originarie e di funzionalità, di monumenti, edifici, insiemi edilizi, a contenuto storico artistico. Si attua con criteri scientifici, valutando gli elementi tipologici, strutturali e formali.
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Risanamento:
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Azione urbanistica o edilizia originariamente tesa alla bonifica igienica dell’abitato o del suolo, spesso attraverso sventramenti, demolizioni e ricostruzioni. Risanamento conservativo è ripristino e protezione delle caratteristiche originarie degli edifici o di gruppi di edifici, analogo al restauro.
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Ristrutturazione:
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Attività di trasformazione dell’edificio che possono portare a un assetto differente da quello originario, con inserimento di nuovi elementi e impianti. Ristrutturazione urbanistica significa modificare il disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale
Riferimento: interventi di recupero
Sono quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
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Ristrutturazione urbanistica
(art. 31.e, L. 457/1978)
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Sono quegli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
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Relazione di sintesi
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È il documento che descrive tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l’attività di elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio. Prima dell’adozione degli atti deliberativi da parte degli organi competenti, la relazione di sintesi è messa a disposizione delle autorità e dei soggetti privati interessati.
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Salvaguardia:
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Situazione di un piano adottato, ma non ancora approvato. Nel periodo intercorrente fra l’adozione e l’approvazione il Sindaco deve sospendere qualunque decisione sui progetti in contrasto con il piano adottato.
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Sanatoria:
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Riconoscimento legale ex post di realizzazioni urbanistiche o edilizie attuate senza autorizzazione, o in contrasto con le norme vigenti.
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Sistemi territoriali
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I sistemi territoriali consistono nella suddivisione del territorio in ambiti, in base ad analoghe caratteristiche insediative, paesistiche e ambientali. Per ogni ambito viene definito un diverso e specifico scenario possibile e atteso.
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Standards urbanistici
(D.M. 1444/1968)
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Riferimento: urbanistica
Rappresentano la quantità di servizi e di attrezzature pubbliche, a diversa scala di pianificazione (di zona, urbana, etc…), di cui devono essere dotati gli ambiti territoriali di intervento.
Essi sono fissati, nella dotazione minima, dal D.M. 1444/1968
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SUPERFICIE A PARCHEGGIO
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Pertinenza necessaria degli edifici, destinata allo stazionamento (nonché alla manovra ed all’accesso relativi) degli autoveicoli e, laddove previsto dal PRG allo stazionamento di natanti, anche in forza di concessione di spazi acquei. Il PRG puo’per le zone non accessibili con autoveicoli, escludere o ridurre l’obbligo – per le nuove costruzioni – di reperire superfici a parcheggio privato ovvero consentire tale reperimento a mezzo della costituzione di rapporto pertinenziale a carico di superfici poste nell’ambito di impianti a parcheggio, situati anche su aree non fisicamente contigue all’edificio. Il PRG può altresì prescrivere, in relazione ad esigenze connesse a particolari interventi od insediamenti, una dotazione di superfici a parcheggio privato maggiore rispetto al minimo di legge ovvero l’estensione dell’obbligo di formazione di tale dotazione anche in occasione di interventi diversi dalla nuova edificazione.
I parcheggi privati si distinguono in:
a) pertinenziali: si intendono come tali i box o i posti auto a servizio di una unità immobiliare principale, quale appartamento, ufficio, negozio, ecc. e con questa formano un’unità immobiliare inscindibile. Tale destinazione, operata dal proprietario o da altro soggetto avente la disponibilità del bene principale, può concretizzarsi tramite formale atto di vincolo registrato e trascritto ovvero tramite esplicita indicazione in sede di presentazione di progetto edilizio e consente di avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge. Nell’ambito dei parcheggi pertinenziali, intesi quali standard, deve essere sempre assicurata la dotazione minima di legge;
b) non pertinenziali: si intendono come tali i box o i posti auto realizzati senza che si instauri un rapporto diretto con specifiche unità immobiliari. Essi non comportano aumento del carico urbanistico pur non concorrendo a soddisfare le dotazioni di legge. Detti box o posti auto sono soggetti a contributo concessorio e possono essere commercializzati indipendentemente da altri immobili e senza limiti di distanza o di dislocazione.
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SUPERFICIE PERMEABILE
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La superficie permeabile è la parte di lotto che viene lasciata libera da pavimentazioni o costruzioni che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere la falda.
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STANDARD
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Indicano le dotazioni minime obbligatorie che devono essere garantite in una realizzazione urbanistica o edilizia (parcheggi, verde, dotazioni ecologiche, ecc.).
Tradizionalmente per ‘standard urbanistici’ si intende la quantità minima di aree pubbliche espressa in metri quadrati per abitante, che gli strumenti urbanistici devono riservare per la realizzazione delle dotazioni territoriali: aree verdi parcheggi, scuole ecc.
Più recentemente il concetto di standard ha assunto un significato più ampio: da valore quantitativo, indicante il rapporto minimo tra insediamenti e spazi pubblici, a parametro di definizione della qualità delle dotazioni territoriali che si vuole perseguire con il piano (standard di qualità urbana ed ecologico ambientale).
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SUPERFICIE TERRITORIALE (St)
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Esprime in mq. la superficie complessiva del comparto urbanistico, comprensiva dei lotti privati (edifici e loro pertinenze) e delle dotazioni pubbliche, cioè quelle destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
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SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)
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Esprime in mq la superficie destinata ai lotti privati sui quali realizzare gli edifici e le loro pertinenze. Non comprende gli spazi destinati alle dotazioni pubbliche.
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Superficie complessiva
(D.M. 10.05.1977)
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Riferimento: edilizia residenziale
-
(Sc) – E’ costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% della superficie non residenziale:
Sc = Sua + 60% Snr
I porticati liberi sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l’uso pubblico.
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Superficie coperta
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Riferimento: urbanistica
Rappresenta la proiezione orizzontale sul terreno di un edificio e dei suoi corpi accessori, compresi gli elementi a sbalzo (bow-windows).
Si escludono dal conteggio: i balconi, i cornicioni e le mantovane, le pensiline e le parti interrate dell’edificio.
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Superficie finestrata
(D.M. 05.07.1975)
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Riferimento: edilizia residenziale
-
ampiezza in mq della finestra effettivamente apribile. E’ messa in relazione con la superficie del pavimento;
per ciascun locale abitabile, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento (cfr. art. 5).
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Superficie non residenziale
(D.M. 05.08.1994) (D.M. 10.05.1977)
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Riferimento: edilizia residenziale pubblica
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(Snr) – si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi – quali logge, balconi, cantinole e soffitte – e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo – quali androne d’ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
la superficie non residenziale (Snr) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell’organismo abitativo.
Riferimento: edilizia residenziale
(Snr) – Si intende la superficie destinata a servizi ed accessori:
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cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
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autorimesse singole e collettive;
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androni di ingresso e porticati liberi;
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logge e balconi.
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Superficie parcheggi
(D.M. 05.08.1994)
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Riferimento: edilizia residenziale pubblica
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(Sp) – si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.
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la superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell’organismo abitativo.
Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq.
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Superficie utile abitabile
(D.M. 05.08.1994) (D.M. 10.05.1977)
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Riferimento: edilizia residenziale pubblica
(Su) – si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre.
La (Su) può essere incrementata del 2% per la formazione di armadi a muro(cfr. art. 7, D.M. 03.10.1975, n. 9816).
Riferimento: edilizia residenziale
(Sua) – Si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.
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T
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Tutela
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Serie di azioni finalizzate alla difesa e valorizzazione di uno spazio naturale o costruito, nei suoi aspetti storici e ambientali. La tutela può essere attiva quando si sostanzia in azioni di trasformazione e uso, passiva quando si basa su vincoli all’uso.
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U
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Urbanizzazione primaria
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Riferimento: urbanistica
Sono opere di urbanizzazione primaria quelle che rendono un’area non edificata suscettibile di utilizzazione a scopo edilizio:
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la rete viaria e gli spazi destinati a parcheggio pubblico;
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l’impianto di distribuzione dell’energia elettrica dell’illuminazione pubblica e del gas;
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l’impianto di fognatura;
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l’impianto di distribuzione dell’acqua potabile;
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il verde pubblico attrezzato.
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Urbanizzazione secondaria
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Riferimento: urbanistica
Sono opere di urbanizzazione secondaria quelle che consentono l’organizzazione e lo svolgimento della vita associata attraverso la dotazione di servizi:
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asili nido e scuole materne;
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scuola dell’obbligo (elementare e media inferiore);
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mercati di quartiere;
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delegazioni comunali;
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verde attrezzato di quartiere;
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impianti sportivi di quartiere;
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edifici per il culto e locali annessi;
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centri sociali e culturali;
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attrezzature sanitarie di quartiere.
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V
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Valutazione d’impatto ambientale (VIA):
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Analisi e giudizio degli effetti ambientali, sociali, produttivi di una trasformazione introdotta dall’uomo. Si articola in una analisi tecnico-scientifica sui costi e benefici di un’opera o iniziativa (bilancio di impatto ambientale), e in una decisione di carattere politico. E’ obbligatoria per tutti gli interventi riguardanti la pianificazione e lo sviluppo del territorio suscettibili di determinare un impatto significativo e rilevante.
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Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
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La Valutazione Ambientale Strategica è una procedura interna al processo decisionale per valutare gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di piani e programmi. Per piani e programmi si intendono: “atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea, nonché le loro modifiche”.
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Vincoli (ambientali e paesaggistici)
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Indicano le diverse limitazioni nell’uso del territorio disposte da varie normative a tutela di diversi interessi pubblici (rispetto stradale, tutela dei monumenti e del paesaggio, aree a rischio di esondabilità, ecc.)
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Variante:
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Modifica parziale o totale di uno strumento urbanistico, a seguito di modificazioni avvenute nella normativa o nel territorio che il piano intende governare.
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VARIANTE AL PRG
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Modifica parziale o totale dello strumento urbanistico generale (PRG). Essa si sostanzia nella localizzazione cartografica oggetto di intervento e di una scheda normativa che fissa i parametri generali dell’attuazione.
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Variazioni essenziali
(art. 8, L. 47/1985)
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Riferimento: urbanistica
Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato le opere aggiuntive abusivamente eseguite quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards
previsti dal D.M. 1444/1968;
b) aumento consistente della cubatura (1) o della superficie di solaio (2) da
valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi (3) del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’ art. 31 della L. 457/1978
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione.
(1) Nella Regione Sicilia: 20% e tale da non comportare aumento nel numero dei piani e delle unità abitative
(2) Nella Regione Sicilia: 10% e tale da non comportare aumento nel numero dei piani e delle unità abitative
(3) Nella Regione Sicilia: 10% per l’altezza dello immobile e per la distanza dai confini o dai cigli stradali
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ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA
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Atto (formulato con deliberazione) del Consiglio Comunale fa proprio (“adotta”) la variante allo strumento urbanistico (PRG) relativo al proprio territorio.
L’Adozione formalizza la proposta di variazione allo strumento urbanistico e apre il percorso amministrativo di perfezionamento della variante. A questo provvedimento seguono le fasi di pubblicazione e partecipazione (osservazioni) concluse le quali il Consiglio Comunale dovrà procedere alle controdeduzione e all’ approvazione.
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APPROVAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA
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Atto con il quale si conclude la complessa procedura di formazione delle varianti. L’approvazione costituisce la versione definitiva dello strumento urbanistico, tenuto conto delle controdeduzioni alle osservazioni, dei pareri e delle riserve espressi dagli enti preposti e sovraordinati, ed è di competenza dell’organo consigliare. A seconda della natura della variante urbanistica, l’approvazione viene effettuata dall’amministrazione proponente (nel caso di una variante non sostanziale al PRG, che viene approvata dal Comune stesso) o da quella sovraordinata (nel caso di una variante sostanziale al PRG, che viene approvata dalla Provincia).
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Vincolo:
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Limitazione all’uso di un ambiente, o territorio, o parti di esso, prescritto da un piano o da un programma. Può essere urbanistico, idrogeologico, o paesaggistico ecc.
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VERDE PUBBLICO
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Il verde pubblico, o comunque ad uso pubblico è quello destinato alla libera fruizione di tutti gli abitanti e deve soddisfare le esigenze ambientali e ricreative degli insediamenti e delle attrezzature collettive da cui esso è generato.
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VERDE PERTINENZIALE
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Lo spazio verde di proprietà privata, annesso a edifici o porzioni di essi.
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Visitabilità
(D.M. 236/1989)
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Riferimento: barriere architettoniche
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Si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
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Sono spazi di relazione, gli spazi soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
Essa rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
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Visitabilità condizionata
(D.M. 236/1989)
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Riferimento: barriere architettoniche
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengono sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l’accessibilità, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell’ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all’art. 2 del D.P.R. 384/1978.
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Volume lordo
(C.M.LL.PP. 1820/1960)
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Riferimento: edilizia residenziale
Volume lordo è la cubatura totale compresa tra la superficie esterna delle mura, il livello del pavimento più basso, e la parte esterna della copertura. Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello del pavimento più basso, il volume lordo deve essere misurato partendo dal livello del suolo. Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui, il volume lordo si misura partendo dalla linea mediana di tali muri.
Gli annessi che abbiano una struttura analoga a quella della costruzione principale e siano stati costruiti con gli stessi materiali devono essere compresi nel volume lordo.
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Volumi tecnici
(C.M.LL.PP. 2474/1973)
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Riferimento: urbanistica
Alcuni Comuni hanno chiesto a questo Ministero – in data anteriore al 1 aprile 1972 – di chiarire la portata del termine “volumi tecnici” e ciò al fine di escludere i volumi stessi dal calcolo della cubatura utile dell’edificio.
Questo Ministero ha sottoposto la questione al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si è espresso in merito con voto n. 214 del 14 marzo 1972, facendo innanzitutto presente che alla locuzione “volumi tecnici” deve darsi in via generale un significato aderente alle reali necessità edificatorie e tale, soprattutto, da non consentire violazione della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Precisa, poi, codesto consesso che i volumi tecnici debbono:
1) avere stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici
indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici;
2) essere determinati dalla impossibilità tecnica di poterne provvedere
l’inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della
normativa.
Ciò premesso, il Consiglio Superiore propone la seguente definizione:
“Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”.
A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore fa presente che sono da considerare “volumi tecnici” quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatoi, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.
In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico.
Precisa, infine, il Consiglio Superiore che la definizione surriferita dell’espressione in questione può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune.
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Z
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Zona:
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Parte di territorio con caratteri di omogeneità, o individuata come tale dallo strumento urbanistico e sottoposta a relative norme tecniche. In un territorio comunale, secondo il Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si individuano attraverso il piano urbanistico zone omogenee contrassegnate da una lettera dell’alfabeto: “A” per le parti di interesse storico e pregio ambientale; “B” per le aree parzialmente edificate e prive di particolare interesse ambientale; “C” per le zone di espansione dell’abitato; “D” per gli insediamenti produttivi; “E” per l’uso agricolo; “F” per attrezzature o impianti di interesse generale.
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Zona territoriale « A»
(art. 2, D.M. 1444/1968) Riferimento: urbanistica
Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona territoriale « B»
(art. 2, D.M. 1444/1968) Riferimento: urbanistica
• Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.
• Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Zona territoriale « C»
(art. 2, D.M. 1444/1968) Riferimento: urbanistica
Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle zone B.
Zona territoriale « D»
(art. 2, D.M. 1444/1968) Riferimento: urbanistica
Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
Zona territoriale « E»
(art. 2, D.M. 1444/1968) Riferimento: urbanistica
Le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C.
Zona territoriale « F»
(art. 2, D.M. 1444/1968) Riferimento: urbanistica
Le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
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